Compilazione Relazione sul Libretto del Tirocinio

DECRETO 7 agosto 2009 , n. 143 – Art. 10, cc. 3 e 5

Il libretto del tirocinio, con l’annotazione del professionista attestante la veridicita’ delle indicazioni ivi contenute, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, deve essere depositato a cura del tirocinante, presso la segreteria dell’Ordine, ogni semestre:

  • entro il 31 gennaio di ciascun anno (relazione sul Libretto fino al 31.12)
  • entro il 31 luglio di ciascun anno (relazione sul Libretto al 30.06) 
  • al compimento del periodo di tirocinio, per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio richiesto dal tirocinante con apposito fac simile

L’ultima relazione dovrà essere compilata fino all’ultimo giorno del compimento dei 18 mesi di tirocinio.

Si rammenta che, in caso di iscrizione al Registro del Tirocinio in Convenzione, ante Laurea, almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della Laurea.

A fine tirocinio, dovrà essere depositato il Libretto compilato fino all’ultimo giorno di tirocinio allegando apposito fac simile di richiesta del certificato. Dopo il deposito della richiesta del certificato di compiuto tirocinio, finché la delibera non è intervenuta, non può essere rilasciato il certificato né, di conseguenza, il tirocinante può autocertificare di averlo compiuto.

La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata dal Consiglio dell’ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell’articolo 13.

Modificato: 11 Giugno 2026